IL VICE PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa di opposizione agli atti esecutivi promossa da S.r.l. Antico Panada coll'avv. Paolo Mestrovich contro Marineo Francesca e Sabina coll'avv. Andrea Mel, letti gli atti, a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza 21 maggio 1993, rilevato che la societa' opponente e' proprietaria dell'immobile sito in Venezia San Marco 636 ed ha ottenuto licenza per finita locazione sin dal 15 gennaio 1986 nei confronti delle convenute Marineo Francesca e Sabina; che in data 26 gennaio 1990 la ricorrente intimava precetto per rilascio notificando contestualmente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' attestante la necessita' in capo all'odierna ricorrente di disporre dell'appartamento per uso abitativo, in specie per adibirlo ad abitazione per i propri dipendenti, per i quali la societa' deve comunque offrire loro idonee soluzioni abitative; Considerato che l'art. 3 della legge n. 360/1991 dispone la sospensione dell'esecuzione delle sentenze di condanna al rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, per cessazione del contratto alla scadenza, nonche' la sospensione dell'esecuzione delle ordinanze di convalida di licenza o di sfratto per finita locazione per un periodo di trentasei mesi a decorrere dall'entrata in vigore della stessa legge, rinnovabili per un altro triennio a richiesta del sindaco di Venezia; che, tuttavia, lo stesso art. 3 della legge n. 360/1991 prevede l'inapplicabilita' della sospensione nei casi di documentate necessita' del locatore di disporre dell'immobile per abitazione propria, del coniuge, dei genitori o dei figli nonche' nei casi di cui all'art. 2, primo comma, del d.l. n. 551/1988 convertito dalla legge n. 61/1989, previo accertamento da parte del pretore; che, di conseguenza, la normativa citata pur disponendo una sospensione generalizzata dell'esecuzione, prevede anche la possibilita' di richiedere al g.e. la declaratoria di non soggezione dell'esecuzione alla sospensione, regolamentando cosi' il "blocco" delle esecuzioni, in modo tale da far emergere i casi reali di necessita' e gli altri casi nei quali la posizione dell'ex- conduttore, occupante di fatto, non appare degna di particolare tutela da parte del legislatore (previsti dall'art. 2, primo comma, della legge n. 61/1989); che tale normativa puo' essere applicata solo agli esecutanti- persone fisiche, attesa la chiara lettera della norma ("la sospensione non si applica nei casi di documentate necessita' del locatore di disporne per abitazione propria, del coniuge, dei genitori o dei figli ..") ove il riferimento alla parentela delimita il campo di applicazione della parte derogatoria al principio generale posto dallo stesso art. 3, della legge n. 360/1991; Atteso che costituisce fatto notorio in Venezia, che nel settore alberghiero e della ristorazione, il datore di lavoro fornisca, inmolti casi, il vitto e soprattutto l'alloggio ai propri dipendenti in ragione della particolare carenza abitativa riscontrabile nella citta' lagunare, che, se cosi' non fosse, i lavoratori del settore non residenti eviterebbero di offrire le proprie prestazioni in imprese del centro storico proprio per l'impossibilita' di fatto di ivi trasferirsi; Ritenuto che una tale normativa non consente ad una categoria di proprietari - le persone giuridiche - di ottenere in disponibilita' il proprio patrimonio immobiliare, pur avendone necessita' - documentata a mezzo dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' - di utilizzarlo a fini residenziali per i propri dipendenti, per un periodo di tempo non strettamente determinato (tanto che, alla luce della prorogabilita' della sospensione su semplice richiesta del sindaco, e' plausibile ritenere che la sospensione sia divenuta la regola in materia); che, cosi' disponendo, la normativa de qua integra di fatto un "blocco" al diritto di proprieta' gia' considerato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale (cfr. sentenze nn. 3 e 225 del 1976 e 89 del 1984), appalesandosi cosi' la violazione dell'art. 42 della Costituzione sotto il triplice profilo di cui ai commi primo, secondo e terzo mancando di fatto una possibilita' di godimento del diritto di proprieta'; Considerato quindi che un blocco indiscriminato delle locazioni, nei casi in cui il proprietario sia una persona giuridica, appare integrare una violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'irragionevole disparita' di trattamento tra persone fisiche e giuridiche qualora entrambe dimostrino di avere documentata necessita' di disporre dell'immobile ad uso abitativo residenziale; Attesa, infine, la rilevanza nel presente giudizio delle questioni ora esaminate vertendo esso sull'estensione della revoca della sospensione anche alla persona giuridica, la quale non puo' ottenere manu militari l'esecuzione del diritto di proprieta', oltre che alle persone fisiche a parita' di condizioni;